Corte costituzionale, sentenza 30 aprile 2026, n. 66



Presidente: Amoroso – Redattore: Petitti

[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 147 del codice penale, promosso dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, nel procedimento di sorveglianza nei confronti di M. G., con ordinanza del 30 aprile 2025, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2026 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 30 aprile 2025, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dell’art. 147 del codice penale, nella parte in cui non prevede che «[s]e, a seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all’esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a procedere o ordinanza di [non] doversi procedere».

2.- Il Tribunale di sorveglianza di Bologna premette che il procedimento riguarda un condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per numerosi delitti condensati in ventotto capi di imputazione. Il condannato, all’epoca dell’emissione dell’ordine di carcerazione, aveva avanzato domanda di detenzione domiciliare presso il domicilio di famiglia; erano tuttavia sopravvenuti nel corso del giudizio, a peggiorare il quadro della situazione, il decesso della moglie, che lo assisteva giacché affetto da malattie invalidanti, nonché un progressivo deterioramento delle condizioni di salute dell’istante, conseguentemente inserito in una struttura privata per anziani, ove riceveva saltuarie visite da parte della figlia.

I difensori del condannato hanno così prospettato la sussistenza di una situazione di radicale incompatibilità delle condizioni del loro assistito con qualsiasi forma di esecuzione della pena, anche con modalità extramurarie. La persona è infatti affetta da deficit cognitivi e di deambulazione (il rimettente richiama la certificazione medica e i referti che documentano il quadro clinico), non esprime alcuna pericolosità sociale residua, è attualmente collocata presso una struttura per anziani, incapace di svolgere percorsi di tipo risocializzante, riconducibili all’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà); la stessa applicazione della detenzione domiciliare sarebbe incompatibile con l’attuale ricovero nella medesima struttura che le fornisce la necessaria assistenza sanitaria continuativa e specialistica.

3.- Il Tribunale di sorveglianza di Bologna riferisce, a conforto dei propri apprezzamenti circa l’impossibilità di perseguire le finalità dell’esecuzione, anche le risultanze dell’indagine socio familiare svolta dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, sulla base del colloquio avuto con la figlia del condannato, che hanno indotto lo stesso Ufficio a richiedere la sospensione o il differimento della pena.

L’ordinanza di rimessione ricorda, poi, le condizioni previste per la concessione del rinvio obbligatorio (art. 146 cod. pen.) e del rinvio facoltativo (art. 147 cod. pen.) dell’esecuzione della pena (peraltro da ultimo modificate dall’art. 15, comma 1, lettere a e b, del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario», convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80), del differimento o della sospensione dell’esecuzione per infermità psichica sopravvenuta al condannato (art. 148 cod. pen.), nonché della detenzione domiciliare “umanitaria” o “in deroga” (art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit.), istituto inteso nella sentenza di questa Corte n. 99 del 2019 come strumento configurabile in modo variabile, che consente di salvaguardare il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di difesa della collettività.

3.1.- Tanto premesso, il Tribunale rimettente osserva che nel caso sottoposto al suo esame non risulta applicabile l’istituto del differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena di cui all’art. 146, numero 3), cod. pen., versando il condannato in una situazione di grave infermità psicofisica, e non di malattia così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Ad avviso del giudice a quo, il condannato si trova, piuttosto, nella condizione che giustifica il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., ovvero in una condizione di grave infermità fisica, non sussistendo il concreto pericolo della commissione di delitti da parte dello stesso. Ciò rende anche inoperante la misura alternativa, meno favorevole rispetto al differimento, della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1, ordin. penit.

Disponendo il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, il Tribunale di sorveglianza di Bologna evidenzia che dovrebbe fissare un termine, alla cui scadenza occorrerebbe procedere a una rivalutazione delle condizioni che sorreggono l’ulteriore differimento, sebbene la fattispecie contemplata dal numero 2) dell’art. 147, primo comma, cod. pen., a differenza delle altre ipotesi enumerate nella stessa disposizione, non individui tale termine. La necessità della fissazione di un termine al differimento si rivelerebbe irragionevole allorché, come nel caso in esame, la causa del differimento derivi da una condizione di grave infermità non transitoria, né suscettibile di miglioramento, bensì irreversibile: il tribunale di sorveglianza sarebbe così costretto a ripetere ciclicamente le verifiche sulla permanenza delle ragioni di salute che legittimano il rinvio dell’esecuzione fino alla morte del condannato.

L’ordinanza di rimessione lamenta, perciò, che il sistema non preveda «una ipotesi di rinuncia all’esecuzione della pena», allorché ci si trovi in presenza di una stabile impossibilità di procedere all’esecuzione «per incapacità irreversibile della persona» a essere sottoposta alla pena stessa.

3.2.- Il rimettente ritiene che il quadro delle questioni prospettate sia assimilabile a quello relativo alla capacità dell’imputato di partecipare al processo, delineato negli artt. da 70 a 72-bis del codice di procedura penale, con riferimento al cosiddetto “problema degli eterni giudicabili”, oggetto dapprima delle sentenze di questa Corte n. 23 del 2013 e n. 45 del 2015 e, da ultimo, della sentenza n. 65 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui riferiva la definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato mediante sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere all’irreversibile stato «mentale», anziché a quello «psicofisico» (e, in via consequenziale,…


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