Presidente: Amoroso – Redattore: Petitti
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13 agosto 2025, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 10 marzo 2026 il Giudice relatore Stefano Petitti;
uditi gli avvocati dello Stato Marco Corsini e Emanuele Manzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;
deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ricorso notificato il 13 agosto 2025 e depositato nella medesima data, iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
1.1.- Il ricorrente riferisce che l’art. 1 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025, rubricato «Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Inserimento dell’articolo 6.1 nella l.r. 18/2019», con l’intento, dichiarato nel preambolo, di contrastare il fenomeno del dumping contrattuale, modifica l’art. 6 della precedente legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), introducendo il seguente art. 6.1: «1. I bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società “in house”, siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono quale criterio qualitativo premiale l’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi».
1.2.- Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. per plurimi profili.
1.2.1.- Per un primo profilo, il ricorrente ritiene che, benché la disciplina della contrattualistica pubblica non sia riferibile a un unico ambito materiale, per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale rientrerebbero nella competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. tanto la tutela della concorrenza “nel mercato”, quanto la promozione della concorrenza “per il mercato”, nel rispetto dei principi unionali di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento, trasparenza e parità di trattamento (si richiama la sentenza di questa Corte n. 4 del 2022 e i precedenti ivi indicati).
Ad avviso dell’Avvocatura, sarebbe ascrivibile alla nozione di concorrenza “per il mercato”, volta alla più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici, la disciplina delle procedure di gara, della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e, per quanto qui rileva, dei criteri di aggiudicazione (si richiama nuovamente la sentenza di questa Corte n. 4 del 2022 e i relativi precedenti), in ragione della necessità di tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sul territorio nazionale, anche in virtù del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost.
Le istanze di uniformità sottese alla disciplina dei contratti pubblici troverebbero conferma, secondo il ricorrente, nella qualificazione del relativo codice, nel suo complesso, come riforma economico-sociale, attuativa degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea e perciò vincolante anche per la competenza primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (si cita la sentenza di questa Corte n. 45 del 2010, ripresa dalle successive sentenze n. 166 del 2019, n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010).
In questa prospettiva, differenti normative regionali e i relativi dislivelli di regolazione genererebbero di per sé barriere territoriali distorsive della concorrenza (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 174 del 2024 e n. 283 del 2009), tanto che sarebbe preclusa alla competenza legislativa regionale anche l’introduzione di norme pro-concorrenziali (si cita la sentenza di questa Corte n. 23 del 2022).
1.2.2.- Per un secondo profilo, ad avviso del ricorrente, il legislatore toscano sarebbe intervenuto «nelle more dell’approvazione di un’adeguata normativa nazionale in tale ambito», come recita il preambolo della legge reg. Toscana n. 30 del 2025. L’intervento a titolo di cedevolezza invertita, tuttavia, sarebbe consentito solo nelle materie di competenza legislativa concorrente (si cita la sentenza di questa Corte n. 1 del 2009). Anche di recente questa Corte avrebbe ribadito, proprio nei confronti di una legge della Regione Toscana in tema di concessioni demaniali marittime, che il legislatore regionale non può intervenire in un ambito che non gli pertiene neppure in presenza di una lamentata inerzia del legislatore statale (si rinvia alla sentenza di questa Corte n. 89 del 2025).
In ogni caso, ad avviso dell’Avvocatura, il legislatore statale non sarebbe per nulla «assente o distratto», poiché il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), come tutti i codici che l’hanno preceduto, reca una compiuta disciplina dei criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, che tratta ampiamente e «in maniera “chiusa”» la tutela dei livelli salariali minimi sin dalla fase della progettazione. Il ricorrente richiama l’art. 41, comma 13, cod. contratti pubblici, sulla redazione del progetto, l’art. 102, in tema di dichiarazioni di impegno del concorrente, gli artt. 109 e 110, relativi alla valutazione dell’offerta. Rispetto a questa disciplina, il criterio premiale introdotto dal legislatore toscano si presenterebbe come «del tutto asistematico». Proprio in relazione ai criteri premiali, d’altra parte, questa Corte avrebbe chiarito che la possibilità di introdurli, anche in via transitoria, sarebbe riservata allo Stato, cui spetterebbe definire il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e gli altri interessi pubblici con essa interferenti, tra cui il perseguimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese (si richiama ancora la sentenza n. 4 del 2022).
1.2.3.- Per un terzo profilo, il ricorrente censura il fatto che…
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