Corte costituzionale, sentenza 30 aprile 2026, n. 62



Presidente: Amoroso – Redattore: Antonini

[…] nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 14-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, promossi con ordinanze del 18 e del 13 giugno 2025 dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezioni ventinovesima e prima, in composizione monocratica, iscritte rispettivamente ai numeri 191 e 192 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti gli atti di costituzione di Municipia spa e di F. L., nonché gli atti d’intervento del Comune di Napoli;

udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi gli avvocati Fabrizio Rimetti per F. L., Fabio Cintioli e Massimo Basilavecchia per Municipia spa e Antonio Andreottola per il Comune di Napoli;

deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 18 giugno 2025, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione ventinovesima, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 14-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 41, 77, 101, 102, 111 e 117, commi primo, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e secondo, lettera e), della Costituzione.

1.1.- Oggetto del giudizio a quo sono quattro avvisi di accertamento concernenti l’omesso o parziale versamento dell’imposta municipale unica (IMU) relativa agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, che il ricorrente ha impugnato sostenendone anzitutto la nullità, per essere stati emessi dalla società Napoli obiettivo valore srl (NOV), soggetto privo del potere di accertamento e riscossione, in quanto non munito della prescritta abilitazione ministeriale.

Socio unico di NOV srl è Municipia spa, società aggiudicataria della gara per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Napoli, che l’ha costituita quale società di progetto ai sensi sia dell’art. 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), applicabile ratione temporis alla procedura indetta dall’ente locale, sia della specifica previsione del disciplinare di gara.

Resistendo al ricorso del contribuente, Municipia spa ha richiamato il disposto dell’art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202 del 2024, come convertito, ai sensi del quale: «[p]er l’anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all’articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l’adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società».

1.2.- In punto di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate il giudice a quo osserva che, «impregiudicata ogni decisione» in ordine alla diversità delle copie degli atti impositivi depositati dalle parti – apparendo, da quelle prodotte dalla resistente, che tali atti proverrebbero, oltre che da NOV srl, anche da Municipia spa, società iscritta nell’albo -, in ogni caso questi ultimi risulterebbero emessi in esecuzione del contratto stipulato con un soggetto non iscritto nell’albo.

Il rimettente aggiunge che le disposizioni coinvolte nell’esame della controversia – l’art. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016, gli artt. 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 (Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate) – non potrebbero essere interpretate nel senso che il possesso del requisito soggettivo dell’iscrizione all’albo da parte dell’aggiudicataria della gara indetta per l’affidamento della concessione «possa poi riverberarsi sulla condizione della società di Progetto all’uopo costituita dall’aggiudicataria, legittimandone l’attività svolta in esecuzione della concessione stessa a prescindere dalla personale e diretta iscrizione all’Albo».

Pertanto, la definizione del giudizio «richiede[rebbe] necessariamente l’applicazione» del censurato art. 3, comma 14-septies, la cui illegittimità costituzionale renderebbe invalidi gli atti emessi da NOV srl.

1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, l’ordinanza osserva anzitutto che la disposizione censurata apparirebbe, nonostante la terminologia adottata dal legislatore, non già di interpretazione autentica, bensì piuttosto innovativa con efficacia retroattiva. Con essa il legislatore avrebbe inteso dettare nuove regole per le società di progetto o di scopo previste dal codice dei contratti, al fine di abilitarle all’esercizio delle attività di accertamento e di riscossione.

Al riguardo, l’ordinanza rileva che in passato era pacifico, sul piano ermeneutico e con riferimento al…


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