Presidente: Amoroso – Redattore: Pitruzzella
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, promosso dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra M.E. E.A. e altri e Ministero dell’interno, con ordinanza del 25 giugno 2025, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti gli atti di costituzione di M.E. E.A., R.J. E.A., M.V. A.B., A.C. A.B., M.V. E.A., M.A. M.A. e M.A. M.A. per sé e per il proprio figlio minore J.I. M.V., nonché gli atti di intervento di L.P. C.G., di L.A. F., dell’Associazione giuristi Iure Sanguinis (AGIS), della Confederazione degli Italiani nel mondo, di L.A. T. e altri, dell’Associazione italiana “Sardi Uniti” di Socorros Mutuos, di R. D.C.R.R. e altri e, depositato fuori termine, di A. L.A. e J. L.A., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;
uditi gli avvocati Marco Mellone per A. L.A. e J. L.A., Giovanni Bonato, Monica Lis Restanio e Diego Corapi per M.E. E.A. e per le altre parti costituite, Corrado Caruso per M.E. E.A., nonché l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Il Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74.
L’art. 3-bis dispone quanto segue: «[i]n deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio».
1.1.- Il giudice a quo riferisce di essere stato adito da otto cittadini venezuelani, con un ricorso proposto ai sensi dell’art. 281-decies del codice di procedura civile contro il Ministero dell’interno, depositato il 28 marzo 2025. I ricorrenti chiedevano l’accertamento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti del cittadino italiano P.M. D., nato a Torino nel 1837, successivamente emigrato in Venezuela e ivi deceduto, senza essersi mai naturalizzato cittadino venezuelano e avendo acquistato la cittadinanza italiana per effetto dell’unificazione del 1861.
Il rimettente osserva che, in base alla disciplina precedente rispetto al d.l. n. 36 del 2025, come convertito, la domanda sarebbe stata fondata, «nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948». Riferisce che, in altro giudizio promosso da altri discendenti di P.M. D., il Tribunale ordinario di Roma avrebbe accertato lo status di cittadino italiano (ordinanza 13 settembre 2023, n. 23849).
Il giudice a quo ritiene applicabile al caso di specie la nuova disciplina, dettata dall’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, in quanto i ricorrenti sono cittadini venezuelani e non rientrano nelle fattispecie «derogatorie» di cui alle lettere da a) a d) dello stesso art. 3-bis, comma 1, non avendo presentato domanda di riconoscimento in via amministrativa e avendo proposto domanda giudiziale il 28 marzo 2025, dunque un giorno dopo la scadenza del termine fissata dal d.l. n. 36 del 2025, come convertito. Inoltre, i loro ascendenti non possedevano solo la cittadinanza italiana né hanno risieduto in Italia per due anni.
2.- Il rimettente ritiene che il citato art. 3-bis determini una revoca implicita e retroattiva della cittadinanza italiana, che i ricorrenti avevano acquisito per nascita, e che esso sia costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 9 del Trattato sull’Unione europea, all’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e all’art. 3, comma 2, del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217.
2.1.- In riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., il rimettente lamenta la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e affidamento nella sicurezza giuridica.
Sotto il primo aspetto, il giudice a quo rileva «l’assoluta arbitrarietà del trattamento tra coloro che avevano presentato una domanda giudiziale prima del 28.3.2025 e coloro che la hanno presentata dopo, senza che la diversità nella normativa applicabile sia in qualche modo legata ad alcun ulteriore elemento oggettivo rilevante».
Sotto il secondo aspetto, il rimettente invoca la «tutela dei diritti quesiti», ritenendo che l’affidamento nella…
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