Presidente: Amoroso – Redattore: Cassinelli
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Napoli, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra G. C. e la Prefettura di Napoli, con ordinanza del 12 settembre 2025, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;
deliberato nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 12 settembre 2025, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2025, il Giudice di pace di Napoli, prima sezione civile, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 13, 41 e 97 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
1.1.- Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare del ricorso, proposto da G. C., per conseguire l’annullamento di un’ordinanza prefettizia che gli ingiungeva il pagamento di sanzione amministrativa, comminata in ragione della violazione del suddetto art. 175, comma 12, cod. strada, per avere il medesimo effettuato, su apposita piazzola di sosta lungo la tangenziale di Napoli, un soccorso stradale non autorizzato dall’ente gestore della strada.
L’iniziativa assunta del ricorrente si basava, tra l’altro, sulla pretesa illegittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 41 e 13 Cost. – della norma de qua, «nella parte in cui subordina l’attività di soccorso stradale e la rimozione dei veicoli a preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, esonerando da tale obbligo esclusivamente le Forze armate e di polizia». In particolare, il ricorrente assumeva – si legge nuovamente nell’ordinanza di rimessione – che «i diritti costituzionali non possono essere soppressi da alcuna norma legislativa» e che l’autorizzazione prevista dalla norma censurata «cede di fronte al diritto dell’automobilista in avaria di farsi assistere dalla persona o dalla ditta di propria fiducia, non essendo presente nel nostro ordinamento alcuna norma che lo vieti». Richiamava, al riguardo, la direttiva 24 maggio 1999, n. 3279 del Ministro dei lavori pubblici (Modificazione della direttiva 14 maggio 1998 recante: «Regolamentazione del soccorso stradale in autostrada per veicoli in avaria o incidentati». Direttiva n. 4956/26/gab), la quale, ai punti 3 e 4, «non solo definisce il contenuto dell’attività oggetto di autorizzazione, ma delimita anche le condizioni in presenza delle quali (veicolo in sosta e in sicurezza, non intralciando la fluidità del traffico veicolare, con conducente incolume) l’automobilista in panne è libero di farsi aiutare da un soccorritore di propria fiducia».
1.2.- Ciò premesso, il Giudice di pace partenopeo – preliminarmente evidenziato che «la norma di cui all’art. 175, comma 12, del Codice della Strada è chiaramente rilevante ai fini della decisione del presente giudizio», in quanto «l’accoglimento della questione di legittimità comporterebbe l’illegittimità della sanzione irrogata e l’annullamento del verbale contravvenzionale impugnato» – ha dato corso al richiesto incidente di costituzionalità.
In particolare, ha ritenuto che la norma suddetta sia «in contrasto con l’art. 41 della Costituzione, in quanto costituisce una limitazione sproporzionata e indeterminata alla libertà di iniziativa economica privata, affidando alla discrezionalità dell’ente proprietario della strada il potere di concedere o negare autorizzazioni, senza criteri oggettivi fissati dalla legge, e senza adeguate garanzie procedimentali».
Inoltre, ha ravvisato contrasto pure con «l’art. 13 della Costituzione, che sancisce il diritto inviolabile alla libertà personale, la quale non può essere limitata se non nei casi e modi previsti dalla legge e con garanzie determinate a tutela dell’interessato», in quanto la preventiva autorizzazione imposta dall’art. 175, comma 12, cod. strada – là dove impedisce al cittadino con l’autovettura in avaria di farsi assistere liberamente dalla persona o dalla ditta di propria fiducia – «configura una compressione non giustificata e sproporzionata di tale libertà personale», non esistendo, infatti, «alcuna norma nell’ordinamento che legittimi tale ingerenza preventiva nell’ambito di un’attività privata di soccorso tecnico, specialmente in un contesto (come una piazzola di emergenza) che non compromette la sicurezza della circolazione».
Inoltre, secondo il giudice rimettente, la norma censurata presenterebbe profili ulteriori di illegittimità costituzionale, rispetto a quelli denunciati dal ricorrente nel giudizio a quo.
Difatti, essa violerebbe pure «i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97, primo [recte: secondo] comma, della Costituzione, in quanto prevederebbe una selezione fra operatori autorizzati al soccorso stradale, tutti in possesso delle medesime competenze e capacità, da applicare senza alcun margine di discrezionalità, anche vincolata, che potrebbe risultare inadeguato rispetto agli scopi perseguiti dal legislatore per la tutela dell’automobilista e degli altri utenti della strada». Egualmente violato sarebbe l’art. 3 Cost., in quanto la norma censurata «introduce un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti economici privati, idonei e abilitati allo svolgimento dell’attività di soccorso stradale, e dunque legittimamente operanti nel settore, i quali tuttavia non possono intervenire sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali in assenza di preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada», così determinando una disparità «priva di una chiara giustificazione riconducibile alla natura del servizio prestato, dal momento che entrambe le categorie di operatori sono parimenti abilitate allo svolgimento delle medesime operazioni di soccorso».
Infine, l’art. 175, comma 12, cod. strada – si sostiene – «non distingue in modo chiaro tra interventi di assistenza tecnica in luogo sicuro (ad es. piazzola di emergenza) e interventi di rimozione/traino, estendendo indiscriminatamente il regime autorizzatorio», ciò che comporta «una lesione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di libertà personale, (art. 13 Cost.), di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e una violazione di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) poiché vengono vietate arbitrariamente attività tecniche lecite svolte in contesti che non compromettono la sicurezza della circolazione e, allo stesso, tempo si determina una disparità di trattamento tra operatori dalle caratteristiche simili».
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.
2.1.- L’esito dell’inammissibilità è motivato sotto più profili.
In primo luogo, si assume che l’ordinanza di rimessione – della quale viene anche stigmatizzata la carenza di «linearità argomentativa» – avrebbe «omesso di indicare i dati…
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