Presidente: Amoroso – Redattore: D’Alberti
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di A. C., con ordinanza del 25 marzo 2025, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 il Giudice relatore Marco D’Alberti;
deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 25 marzo 2025, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117 (recte: 117, primo comma) della Costituzione, quest’ultimo in relazione sia all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia all’art. 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede che non può partecipare al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’art. 588 cod. pen., il giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all’articolo 554-ter, terzo comma, cod. proc. pen.».
Il giudice a quo espone di essere chiamato a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata da uno dei coimputati per il reato di rissa, di cui all’art. 588 del codice penale, avendo già disposto nei confronti di altri coimputati del medesimo reato la prosecuzione del processo innanzi al giudice del dibattimento, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen.
Il rimettente precisa che l’imputato è stato tratto a giudizio per rispondere, unitamente ad altre persone, del delitto di rissa aggravata; all’udienza di comparizione predibattimentale il difensore dell’imputato ha chiesto che il giudizio fosse definito ai sensi dell’art. 438 cod. proc. pen., subordinatamente ad integrazione probatoria, costituita da una perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere del medesimo al momento del fatto. Il giudice a quo riferisce di avere ammesso il rito alternativo prescelto e, previa separazione del processo, di avere disposto nei confronti degli altri imputati, in assenza di richieste di definizioni alternative da parte degli stessi, la prosecuzione del giudizio davanti a un giudice diverso, ai sensi dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice a quo riferisce di avere formulato dichiarazione di astensione dalla trattazione del processo, anche ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., in cui ha evidenziato di avere disposto, ai sensi dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., la prosecuzione del giudizio nei confronti di persone imputate del medesimo fatto storico contestato all’imputato, così compiendo una valutazione di merito sull’accusa formulata dal pubblico ministero. Il rimettente ha inoltre precisato che, venendo in rilievo un reato a concorso necessario, il giudizio circa il merito dell’accusa ascritta all’imputato non potrebbe ritenersi oggetto di valutazione autonoma e separata rispetto alla decisione già assunta ex art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., nei confronti dei coimputati, con conseguente doverosità dell’astensione; tuttavia, il Presidente di sezione non ha accolto la dichiarazione di astensione e ha disposto l’immediata restituzione degli atti al rimettente per la prosecuzione del giudizio, ritenendo privo di natura decisoria il provvedimento precedentemente assunto nei confronti dei coimputati.
Il rimettente ha dedotto, quindi, di essere chiamato ad assumere una «decisione di merito», qual è una sentenza assunta a definizione di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, nei confronti di persona imputata di un reato a concorso necessario, pur avendo già emesso il provvedimento di cui all’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., nei confronti delle altre persone imputate del medesimo fatto-reato.
2.- Tanto premesso, il giudice rimettente osserva che l’istituto dell’incompatibilità attiene a situazioni di pregiudizio per l’imparzialità del giudice ed esprime valori cardine della giurisdizione, quali la terzietà e l’imparzialità, a loro volta collegati alla garanzia del giusto processo. Tale istituto è volto a prevenire l’eccessiva soggettività del giudizio e a salvaguardare l’imparzialità, così del giudice, come della scelta da questi operata tra ipotesi decisorie alternative; in tale prospettiva, i referenti costituzionali e sovranazionali dell’istituto dell’incompatibilità del giudice possono individuarsi negli artt. 111, secondo comma, 24, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione sia all’art. 14, paragrafo 1, PIDCP, sia all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha affermato che l’istituto dell’incompatibilità si fonda sull’individuazione di un catalogo di situazioni pregiudicanti tipizzate ex ante e in astratto, comprensivo delle ipotesi tassative in cui l’imparzialità del giudice risulta ex se compromessa, per il sol fatto che di tali fattispecie generali e astratte si verifichino i relativi presupposti (sono citate le sentenze di questa Corte n. 179 del 2024 e n. 308 del 1997).
Nell’ordinanza vengono richiamate altresì le sentenze di questa Corte n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999, riguardanti «ipotesi particolari» in cui l’attività che il giudice ha compiuto in un precedente procedimento determina situazioni di pregiudizio alla sua imparzialità, nel successivo procedimento a carico di altro o di altri concorrenti, valutabili preventivamente e in astratto. In particolare, il rimettente evidenzia che nella sentenza n. 371 del 1996 questa Corte ha chiarito che sussiste una situazione di incompatibilità del giudice là dove la posizione dei concorrenti nel medesimo reato, già oggetto di precedente valutazione, costituisce elemento essenziale per la configurabilità stessa del reato contestato agli altri concorrenti, come avviene per le ipotesi di reato necessariamente plurisoggettivo.
3.- Il giudice a quo rileva quindi che, in ipotesi di reato necessariamente plurisoggettivo, l’identificazione di un concorrente e la valutazione di «merito» sull’ipotesi accusatoria costituiscono momenti imprescindibili per la configurabilità stessa del reato, al punto che qualsiasi valutazione siffatta, riferita ad alcuni soggetti originariamente coimputati, include necessariamente una valutazione circa la partecipazione di altri concorrenti. Di conseguenza, in tutti i casi in cui la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la configurabilità stessa del reato contestato agli altri, «come avviene in ogni reato a concorso necessario», l’imparzialità del giudicante non potrebbe che ritenersi compromessa ex ante e in radice, ossia in via generale e astratta, nei casi in cui il giudice, dopo avere operato una decisione di «merito» sul reato ascritto ad una persona imputata, sia poi…
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