Presidente: Amoroso – Redattore: Marini F. S.
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, e 36, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 ottobre 2025, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 24 marzo 2026 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;
uditi l’avvocata dello Stato Adele Berti Suman per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;
deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato e depositato in data 24 ottobre 2025 (reg. ric. n. 38 del 2025), ha impugnato gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014), in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera m), per la materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», e terzo, per la materia «governo del territorio», della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla norma interposta di cui all’art. 23-ter del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105 (cosiddetto decreto Salva Casa).
Ad avviso del ricorrente, mentre l’art. 23-ter t.u. edilizia ha introdotto misure di semplificazione sia di ordine procedurale, sia di ordine economico, nelle procedure di mutamento di destinazione d’uso degli immobili, l’impugnata legge reg. Toscana n. 51 del 2025, e, in particolare, gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36, avrebbe, da un lato, disatteso la ratio della nuova disciplina statale, dall’altro, leso le singole disposizioni contenute nel medesimo art. 23-ter, con ciò determinando la violazione dei limiti della competenza regionale e invadendo quella statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché i principi fondamentali relativi al governo del territorio.
2.- Con un primo motivo di ricorso – assume il ricorrente – la Regione Toscana, pur dichiarando nel preambolo di tale legge regionale di voler adeguare la propria normativa alle nuove disposizioni del t.u. edilizia, con l’impugnato art. 3, comma 2, ne avrebbe in realtà eluso la ratio, ovverosia quella di semplificare i procedimenti di mutamento di destinazione d’uso sia di tipo “orizzontale”, interni cioè alla stessa categoria funzionale di cui al citato art. 23-ter, comma 1, indicati nelle lettere a) residenziale, a-bis) turistico ricettiva, b) produttiva e direzionale, c) commerciale e d) rurale, sia di tipo “verticale”, intervenienti cioè tra diverse categorie funzionali, purché ricadenti nelle zone A), B) e C) di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
Nell’ambito dell’art. 23-ter t.u. edilizia, i mutamenti “orizzontali” sono sempre ammessi, ferma restando la possibilità per i comuni di prevedere particolari condizioni nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, mentre i mutamenti “verticali” sono sempre ammessi senza obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale o vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi, di cui al d.interm. n. 1444 del 1968. L’unica condizione richiesta è quella del pagamento dei soli oneri di urbanizzazione secondaria, escludendo quelli di urbanizzazione primaria.
Ad avviso dell’Avvocatura generale, il legislatore statale avrebbe inteso precludere nei mutamenti di destinazione d’uso “verticale” la debenza degli oneri di urbanizzazione primaria, in quanto, afferendo detti mutamenti a zone già urbanizzate e, dunque, connotate dalla presenza delle opere di urbanizzazione primaria, porre a carico del richiedente gli oneri relativi al mutamento di destinazione d’uso si tradurrebbe in una duplicazione ingiustificata. Discorso diverso varrebbe, invece, per gli oneri di urbanizzazione secondaria che, corrispondendo all’impatto sociale della nuova destinazione urbanistica degli immobili, non potrebbero mai dar luogo a una duplicazione di oneri.
Tale interpretazione dell’art. 23-ter sarebbe confermata – ad avviso del ricorrente – dalle «Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa)», pubblicate sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 30 gennaio 2025, a norma delle quali, per l’appunto, non è dovuto, nei mutamenti di destinazione d’uso verticali, il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria (punto 2.1.).
Rispetto alla normativa statale, i cui punti qualificanti sono, pertanto, la semplificazione del procedimento e la riduzione degli oneri per il richiedente, il legislatore regionale, da un lato, avrebbe escluso l’obbligo del reperimento di aree per servizi di interesse generale e di parcheggi, conformemente alle previsioni statali, dall’altro, però, nell’introdurre, tra l’altro, il comma 2-bis all’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, avrebbe mantenuto ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, dunque, l’obbligo per il richiedente il mutamento di destinazione d’uso di pagare sia gli oneri di urbanizzazione primaria sia quelli di urbanizzazione secondaria.
Quindi, nel ritenere immutata la disciplina previgente in punto di oneri di urbanizzazione, la disciplina della Regione Toscana non si conformerebbe a quella statale, ma ne tradirebbe espressamente la ratio di semplificazione e agevolazione dei mutamenti di destinazione d’uso su tutto il territorio nazionale, con ciò interferendo sia con la competenza statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sia con quella concorrente relativa al governo del territorio.
3.- Con un secondo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia un ulteriore contrasto tra l’art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata e l’art. 23-ter t.u. edilizia. Quest’ultimo ha inteso circoscrivere il potere dei…
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